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Sez. 2, Sentenza n. 11519 del 13/01/2017 Cc. (dep. 09/03/2017) Rv. 269686 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Aspetti in fatto - Mancata tempestiva deduzione davanti ai giudici del merito - Introduzione nel processo di legittimità mediante l'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269686-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, l'adempimento dell'onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito. (Nella fattispecie - relativa a ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza, in capo all'indagata, del delitto di intestazione fittizia di fondi ex art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992, essendo i trasferimenti oggetto di contestazione intercorsi tra conti già in titolarità dell'intestatario fittizio - la S.C. ha escluso che il ricorrente potesse introdurre elementi di fatto, concernenti operazioni effettuate su detti conti prima del periodo contemplato dall'incolpazione, anche solo attraverso il richiamo di documenti indicati nel ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)