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Sez. 6, Sentenza n. 12645 del 04/03/2015 Ud. (dep. 25/03/2015) Rv. 263713 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Aspetti in fatto - Mancata tempestiva deduzione davanti ai giudici del merito - Introduzione nel processo di legittimità mediante l'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263713-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, l'adempimento dell'onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione il tema della qualificazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini da due indagati in un procedimento connesso come "assunzione di informazioni" invece che come "dichiarazioni spontanee", al fine di farne rilevare la nullità o l'inutilizzabilità, osservando che la soluzione del quesito di diritto presupponeva il compimento di accertamenti e apprezzamenti di merito mai richiesti in precedenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)