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Sez. L, Sentenza n. 5882 del 11/03/2010 (Rv. 612068 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Usi aziendali - Efficacia equiparabile a quella dei contratti collettivi aziendali - Sussistenza - Conseguenze in tema di trasferimento di azienda - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612068-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI

L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ. Ne consegue che il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che operando come una contrattazione integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto ai dipendenti di una banca incorporata in altro istituto di credito il diritto al superminimo, erogato dalla società incorporata da lungo tempo, ritenendo erroneamente che tale condotta avesse determinato l'esistenza di un uso aziendale e l'inserimento del diritto nel contratto individuale di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)