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Sez. L, Sentenza n. 15489 del 11/07/2007 (Rv. 598733 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Usi aziendali - Reiterazione di comportamenti - Necessità - Specifico intento negoziale - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad integrazione di premio di rendimento in favore di lavoratori bancari.
Stato
decisa il 2007-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598733-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI

L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinanti aspetti del rapporto lavorativo; nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso il diritto dei lavoratori a percepire una integrazione al premio di rendimento corrisposto da un istituto di credito ritenendo insussistente l'uso negoziale per difetto dell'elemento soggettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)