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Sez. 1, Sentenza n. 10423 del 18/05/2005 (Rv. 584035 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione del ricorso direttamente alla parte anzichè presso il procuratore costituito - Nullità - Costituzione in giudizio dell'intimato - Sanatoria con effetto "ex tunc" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584035-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., direttamente alla parte anzichè presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è sanata con efficacia "ex tunc" dalla costituzione in giudizio dell'intimato, dovendo desumersi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)