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Sez. U, Sentenza n. 14539 del 19/11/2001 (Rv. 550365 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione del ricorso direttamente alla parte anziché presso il procuratore costituito - Nullità - Sanatoria con effetto "ex tunc" a seguito della costituzione dell'intimato - Conseguenze - Controricorso - Notificazione - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550365-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., direttamente alla parte anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è sanata con efficacia "ex tunc" dalla costituzione in giudizio dell'intimato, dovendo derivarsi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo; ma poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione dell'intimato, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall'art. 370 cod. proc. civ., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)