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Sez. 3, Sentenza n. 13558 del 17/12/1991 (Rv. 475066 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Fondi confinanti ex art. 7 comma secondo n. 2 della legge n. 817 del 1971 - Nozione - Fondi separati da un canale di scolo delle loro acque - Configurabilità.
Stato
decisa il 1991-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475066-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

Debbono considerarsi confinanti, agli effetti dell'art. 7 comma secondo n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, due fondi anche se separati da un canale di scolo delle loro acque, ove, mancando una contraria prova, questo canale debba presumersi comune, ai sensi dell'art. 897 cod. civ., con la conseguente contiguità materiale dei fondi, che si estendono fino alla metà del canale fra essi interposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 897, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)