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Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 20/02/2001 (Rv. 543976 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Condizioni - Contiguità materiale e fisica dei fondi - Necessità.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543976-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante previsto dall'art. 7 della legge 14/8/1971 n. 817 spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da continuità fisica e materiale per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione, senza poter essere esteso alla diversa ipotesi di fondi separati da un corso naturale d'acqua avente carattere pubblico, a nulla rilevando che detto corso sia a volte in secca e che lo stesso non sia incluso nell'elenco delle acque demaniali, stante il carattere dichiarativo e non costitutivo di detti elenchi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 897, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)