diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1510 del 13/02/1991 (Rv. 470904 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Consorzi di bonifica | Enti pubblici - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Ente pubblico non economico - Controversie di lavoro con i dipendenti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470904-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Consorzi di bonifica

L'istituto sperimentale per la cerealicoltura, costituito con d.p.r. 23 novembre 1967 n. 1318 - in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 27 giugno 1966 n. 910 - per lo svolgimento di studi e ricerche riguardanti la genetica dei cereali, la costituzione di varietà di frumenti, mais, riso e cereali minori, nonché la tecnica di coltivazione delle medesime, ha natura di ente pubblico non economico. Ne consegue che i rapporti di lavoro dei dipendenti inseriti nell'organizzazione del detto Istituto (compresi i rapporti di natura operaia attinenti ad aziende agrarie da esso gestite in economia) configurano rapporti di pubblico impiego - non essendo incompatibile con la natura pubblica del rapporto la sua eventuale mancanza di stabilità ed il fatto che esso sia sorto a seguito di un contratto di natura privatistica e sia assoggettato alla disciplina collettiva del settore - e che le relative controversie (compresa la domanda relativa all'illegittimità del licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al relativo risarcimento dei danni) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/06/1966 num. 910 art. 3, DPR 23/11/1967 num. 1318 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)