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Sez. 3, Sentenza n. 1612 del 19/09/1970 (Rv. 347526 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - MANCATA AMMISSIONE - ESPRESSA MOTIVAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347526-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - MANCATA AMMISSIONE - ESPRESSA MOTIVAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito non e tenuto a motivare espressamente la mancata ammissione di una consulenza tecnica, e la relativa richiesta deve intendersi implicitamente disattesa quando, con la motivazione adottata, il giudice abbia dimostrato di ritenere idonee, concludenti e sufficienti, per la decisione della causa, le risultanze processuali acquisite ed esaminate. (V 4021-68, mass n 337624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 132, Cod. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)