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Sez. 3, Sentenza n. 4021 del 18/12/1968 (Rv. 337624 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - RIGETTO IMPLICITO.*
Stato
decisa il 1968-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337624-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - RIGETTO IMPLICITO.*

L'ammissione di una consulenza tecnica rientra nel sovrano apprezzamento del giudice di merito, il quale non e tenuto a motivare esplicitamente il rigetto della relativa richiesta allorche dal complesso delle argomentazioni adottate a conforto della decisione risulti che le altre prove acquisite ed esaminate siano sufficienti a giustificare la decisione stessa. (Conf. Alle sent. 2357-68, mass. N.334697 739-66, mass. N. 321476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)