Sez. 1, Sentenza n. 3320 del 05/05/1988 (Rv. 458718 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA E DECORSO DEI SUCCESSIVI NOVANTA GIORNI SENZA L'INTERVENTO DI ALCUN PROVVEDIMENTO - CONSEGUENTE INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE PER RICORRERE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA O SCADENZA DI NOVANTA GIORNI DALL'INTIMAZIONE A PROVVEDERE - RILEVANZA AI FINI DEL DECORSO DEL PREDETTO TERMINE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA E DECORSO DEI SUCCESSIVI NOVANTA GIORNI SENZA L'INTERVENTO DI ALCUN PROVVEDIMENTO - CONSEGUENTE INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE PER RICORRERE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA O SCADENZA DI NOVANTA GIORNI DALL'INTIMAZIONE A PROVVEDERE - RILEVANZA AI FINI DEL DECORSO DEL PREDETTO TERMINE.*
L'art. 16 terzo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sulla disciplina del contenzioso tributario, nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, a norma del quale, in caso di silenzio dell'amministrazione sull'istanza di rimborso di Tributi corrisposti "senza preventiva imposizione", il contribuente, che intenda agire in via giurisdizionale, è tenuto a notificare una intimazione a provvedere, mentre il comportamento inerte dell'amministrazione medesima assume il significato di provvedimento negativo, impugnabile davanti alle commissioni, dopo la scadenza di novanta giorni, da detta notificazione, trova applicazione anche con riguardo alle imposte dirette (nella specie, ILOR), con la conseguenza che, in tale ipotesi, la presentazione di istanza di rimborso all'intendente di finanza, secondo la previsione dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ed il decorso di novanta giorni da detta istanza senza che sia intervenuto alcun provvedimento, non determinano l'inizio del decorso del termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il quale è segnato solo dal provvedimento di rigetto dell'istanza stessa, o in difetto, dalla scadenza di novanta giorni dall'intimazione a provvedere.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)