Sez. 1, Sentenza n. 4372 del 07/10/1994 Cc. (dep. 13/01/1995) Rv. 200632 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Sostituzione | Attenuazione delle esigenze cautelari - Fondata su elementi in precedenza già apprezzati - Sufficienza - Esclusione - Mero decorso del tempo - Sufficienza - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Sostituzione
In tema di attenuazione delle esigenze cautelari ai fini della sostituzione della misura a norma dell'art. 299, secondo comma, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a specificare gli elementi sopravvenuti rispetto a quelli esistenti al momento dell'applicazione della misura più afflittiva, ovvero la modifica della situazione preesistente, non potendo fondare il proprio giudizio su una diversa valutazione degli elementi già apprezzati o in sede di applicazione della misura ovvero in sede di giudizio di riesame della medesima. In ogni caso, i detti elementi o la detta modificazione non possono concretizzarsi nel mero decorso del tempo della carcerazione, trattandosi di situazione insita nella medesima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)