diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 42919 del 22/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv. 245223 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Esigenze cautelari - Sopravvenuto rinvio a giudizio - Sostituzione della misura - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245223-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE

Il sopravvenuto rinvio a giudizio non costituisce, di per sé, fatto idoneo a giustificare l'attenuazione delle esigenze sottese all'applicazione di una misura cautelare personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)