Sez. 3, Sentenza n. 42919 del 22/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv. 245223 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Esigenze cautelari - Sopravvenuto rinvio a giudizio - Sostituzione della misura - Rilevanza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE
Il sopravvenuto rinvio a giudizio non costituisce, di per sé, fatto idoneo a giustificare l'attenuazione delle esigenze sottese all'applicazione di una misura cautelare personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)