Sez. L, Sentenza n. 9888 del 27/08/1992 (Rv. 478625 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni | Diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Termine di prescrizione triennale - Applicabilità nei confronti degli eredi - Interruzione con atti diversi dall'atto introduttivo del giudizio - Inammissibilità - Sospetti di illegittimità incostituzionale dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 in relazione all'art. 3 Cost. - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni
Il termine di prescrizione triennale del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, previsto dall'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, si applica non solo nei confronti dell'assicurato ma anche nei confronti dell'erede, non comportando la morte dell'assicurato alcun mutamento della natura previdenziale del credito, e non è suscettibile d'interruzione in virtù di atti di costituzione in mora, di qualsiasi natura, diversi dall'atto introduttivo del giudizio, restando escluso - giusta i rilievi della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 1986 - che ciò autorizzi sospetti d'illegittimità costituzionale del quarto comma del citato art. 112 in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)