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Sez. L, Sentenza n. 5992 del 29/05/1995 (Rv. 492530 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Prescrizione ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Cause di sospensione ed interruzione - Tassatività - Atti di costituzione in mora diversi dall'atto introduttivo del giudizio - Esclusione - Riconoscimento del diritto da parte dell'I.N.A.I.L. - Rilevanza - Effetto interruttivo - Estensione alla cosiddetta collegiale medica - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492530-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La prescrizione del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilita dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non soggiace a cause di sospensione ed interruzione diverse da quelle specificamente previste dal suddetto d.P.R. (senza che ciò costituisca violazione del principio di eguaglianza rispetto ai creditori per altri titoli, come stabilito dalla sentenza costituzionale n. 129 del 1986) e, pertanto, in ordine ad essa nessuna rilevanza interruttiva può attribuirsi ad atti di costituzione in mora, di qualsiasi natura, diversi dall'atto introduttivo del giudizio, fermo restando l'effetto interruttivo derivante dal riconoscimento del diritto da parte dell'I.N.A.I.L., non ravvisabile peraltro nella c.d. collegiale medica la quale è priva di efficacia sostanziale vincolante pur se in essa siano stati concordati la natura traumatica dell'infermità, la permanenza dei postumi e la percentuale di invalidità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)