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Sez. L, Sentenza n. 6906 del 12/08/1987 (Rv. 455102 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - RICADUTA DEL LAVORATORE IN UNA MALATTIA GIÀ INDENNIZZATA O INDENNIZZABILE - PERIODO DI TRE ANNI DI INDENNIZZABILITÀ - DECORRENZA - PRESUPPOSTI - MANCANZA - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455102-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - RICADUTA DEL LAVORATORE IN UNA MALATTIA GIÀ INDENNIZZATA O INDENNIZZABILE - PERIODO DI TRE ANNI DI INDENNIZZABILITÀ - DECORRENZA - PRESUPPOSTI - MANCANZA - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - INDIVIDUAZIONE.*

Con riguardo alle malattie professionali l'ipotesi della ricaduta del lavoratore assicurato in una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del d.P.R. n. 1124 del 1965 - ipotesi per la quale l'art. 134 secondo comma dello stesso d.P.R. stabilisce che il periodo di indennizzabilità è di tre anni dalla cessazione della prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia - presuppone che la malattia medesima si sia già in precedenza manifestata per aver determinato (ex art. 135 d.P.R. cit.) la completa astensione del lavoratore dal lavoro o per essere stata denunciata con certificato medico all'istituto assicuratore. Consegue che, ove non ricorra tale presupposto di fatto, il periodo di indennizzabilità è quello in generale previsto dall'art. 134, primo comma, come tabellato per le singole malattie. (V 439/84, mass n 432664).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)