Sez. U, Sentenza n. 2265 del 04/03/1987 (Rv. 451487 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE AD UNO DEI LITISCONSORTI NECESSARI - INAMMISSIBILITÀ - CONDANNA DELL'ISTANTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA, EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE AD UNO DEI LITISCONSORTI NECESSARI - INAMMISSIBILITÀ - CONDANNA DELL'ISTANTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA, EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*
La mancata notificazione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ad uno dei litisconsorti necessari, ove risulti non casuale, ma preordinata a finalità dilatorie, anche alla stregua della successiva inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio e della conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, giustifica, con la declaratoria di tale inammissibilità, la condanna dell'istante al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. (V 355/85, mass n 438567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)