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Sez. 6, Sentenza n. 2019 del 05/11/1969 Ud. (dep. 31/03/1970) Rv. 114382 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FUGA A BORDO DI VEICOLO FERMATO DA AGENTI DI POLIZIA - CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1969-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114382-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FUGA A BORDO DI VEICOLO FERMATO DA AGENTI DI POLIZIA - CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DEL REATO.*

Se la semplice fuga a bordo di un veicolo fermato da agenti di polizia (nella specie finanzieri) non realizza gli estremi del delitto di resistenza, questo deve, invece, ravvisarsi, allorche la fuga, lungi dall'esaurirsi in un atto di resistenza puramente passiva, venga attuata mentre gli agenti attorniano da vicino il veicolo e la partenza, per le circostanze che l'accompagnano e le caratterizzano (subitaneita della manovra, brusca sterzata etc), rappresenta in concreto l'esplicazione di una vera e propria energia fisica e, in pari tempo, una Forma di intimidazione atta a paralizzare o, quanto meno, a contrastare l'attivita degli agenti stessi. (V 113901, anno 1970 110305, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)