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Sez. 2, Sentenza n. 52 del 07/01/2010 (Rv. 610647 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Immobili che hanno subito trasformazioni edilizie in epoca successiva al 1° settembre 1967 - Mancanza della licenza o della concessione (anche in sanatoria) o della relativa domanda - Incommerciabilità - Nullità degli atti di trasferimento - Sussistenza - Natura della modifica edilizia - Costruzione di una veranda - Applicabilità dei principi - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610647-01

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE

A norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i beni immobili che abbiano subito, in epoca successiva al 1° settembre 1967, interventi di trasformazione edilizia per i quali sia necessaria la concessione, sono incommerciabili - con conseguente nullità dei relativi atti di trasferimento - ove l'alienante non dia conto degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria o della presentazione della relativa domanda; ad escludere la commerciabilità è sufficiente che l'opera abbia subito modifiche nella sagoma o nel volume rispetto a quelli preesistenti, dovendosi ritenere tale la costruzione di una veranda, locale normalmente privo dei connotati di precarietà e destinato a durare nel tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)