Sez. 2 - , Sentenza n. 23541 del 09/10/2017 (Rv. 645580 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Trasferimento immobiliare - Nullità ex art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Natura - Carattere assoluto - Conseguenze.
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE
La nullità da cui sono affetti, ex art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, gli atti di trasferimento di edifici privi dell'indicazione degli estremi della licenza o concessione “ad aedificandum” (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, dell'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, ha carattere assoluto e, conseguentemente, è rilevabile d’ufficio, nonché deducibile da chiunque vi abbia interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1470, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)