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Sez. 6, Sentenza n. 2173 del 30/11/1998 Ud. (dep. 19/02/1999) Rv. 212943 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Consiglio comunale - Mancanza del numero legale - Richiesta della minoranza di fissazione di nuova riunione in seconda convocazione - Reiterata fissazione da parte del Sindaco di riunioni in unica convocazione - Vanificazione del diritto della minoranza di discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 1998-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212943-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

È configurabile il reato di abuso di ufficio a carico del sindaco il quale, in violazione dell'art. 127 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 e disattendendo specifiche e reiterate richieste della minoranza consiliare, disponga sistematicamente la riunione del consiglio comunale in unica convocazione, anziché fissare, per la seconda convocazione, come prescritto, un diverso giorno e, in tal modo, ritenendo sempre applicabile il più elevato "quorum" di presenze richiesto per la validità della prima convocazione, impedisca, mediante l'allontanamento dei consiglieri di maggioranza, il raggiungimento di detto "quorum" e, pertanto, la possibilità di adottare delibere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 31, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)