Sez. 6, Sentenza n. 6564 del 04/05/1998 Ud. (dep. 04/06/1998) Rv. 210898 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Atto arbitrario - Illegittimità del fine propostosi dal pubblico ufficiale - Necessità - Esclusione - Comportamento incivile, inurbano o sconveniente del pubblico ufficiale per il raggiungimento di un fine legittimo - Sufficienza - Scriminante di cui all'art. 4 del d.l.l.t. 14 settembre 1944, n. 288 - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO
In tema di oltraggio, la norma dell'art. 4 del d.l.lt. 14 settembre 1944, n. 288, che prevede la scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, non autorizza l'interpretazione restrittiva secondo la quale l'arbitrarietà andrebbe identificata con l'illegittimità del fine, negando qualsiasi rilevanza ai mezzi adottati, ed escludendone una loro autonoma illegittimità, ben potendo l'arbitrarietà consistere proprio nel loro uso, come quando una finalità legittima venga perseguita attraverso comportamenti inutili ed eccessivi, tali da comprimere ingiustificatamente diritti fondamentali della persona. (Nella specie, i pubblici ufficiali avevano proceduto all'identificazione dell'imputato, senza che il suo comportamento avesse dato luogo ad alcuna ragione di sospetto, e questi aveva declinato immediatamente le generalità, appena richiestone, esibendo un documento. Successivamente, lo avevano ugualmente sottoposto ad una limitazione della libertà personale costringendolo ad entrare e a trattenersi nell'ufficio di polizia dove gli offesi prestavano servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Decr. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)