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Sez. L, Sentenza n. 6916 del 12/08/1987 (Rv. 455108 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ASSENZA INGIUSTIFICATA PROTRATTASI PER DODICI GIORNI.*
Stato
decisa il 1987-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455108-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ASSENZA INGIUSTIFICATA PROTRATTASI PER DODICI GIORNI.*

In ipotesi di licenziamento per giusta causa, la valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore ai suoi obblighi contrattuali è rimessa al Sindacato del giudice del merito, censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - con riferimento agli artt. 11 e 12 CCNL 30 giugno 1982 per il settore ospedaliero privato - aveva ritenuto che integrasse gli estremi della giusta causa di licenziamento l'assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi per dodici giorni). (V 37/87, mass n 449843).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 30/06/1982 num. 11, Contr. Coll. 30/06/1982 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)