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Sez. 1, Sentenza n. 2769 del 26/02/2002 (Rv. 552546 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Liquidatore di società - Attività - Natura - Compenso - Privilegio ex art. 2751 bis cod. civ. - Riconoscibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552546-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

L'attività svolta dal liquidatore di società non è caratterizzata, in modo preminente, dalla prestazione di un'opera intellettuale, ancorché, a svolgerla, possano essere chiamati dei professionisti legali o commerciali, e quantunque il compimento di una parte delle operazioni richieste possa implicare la soluzione di problemi tecnico - giuridico di considerevole complessità. Da ciò consegue che il credito vantato dal liquidatore stesso quale corrispettivo per l'opera prestata non può dirsi assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)