Sez. 1, Sentenza n. 9692 del 14/09/1995 (Rv. 494001 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Liquidatore di società - Attività -Natura - Compenso - Privilegio di cui all'art. 2751 bis cod. civ. - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE
L'attività svolta dal liquidatore di società non è caratterizzata in modo preminente dalla prestazione d'opera intellettuale, ancorché a svolgerla possono essere chiamati dei professionisti legali o commerciali e quantunque il compimento di una parte delle operazioni richieste possa implicare la soluzione di problemi anche complessi. Di conseguenza al credito vantato dal liquidatore quale corrispettivo per l'opera svolta non compete il privilegio indicato nell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)