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Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 24/03/1977 (Rv. 384809 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA - DEDUZIONE IN SEDE DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO - AMMISSIBILITA - FASI SUCCESSIVE DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384809-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA - DEDUZIONE IN SEDE DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO - AMMISSIBILITA - FASI SUCCESSIVE DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento costituisce un'ulteriore fase 'a cognizione pienà di uno stesso grado di giudizio. Pertanto, nel corso del giudizio di opposizione non e preclusa l'eccezione di nullita della sentenza dichiarativa di fallimento per la mancata audizione del debitore in camera di consiglio: cio non e consentito, invece, nelle successive fasi del giudizio, per le quali i motivi di nullita si convertono in motivi di gravame e restano definitivamente preclusi se non sono formulati tempestivamente con l'atto introduttivo dell'impugnazione. (Conf 2168/75, mass n 375939; (Conf 806/75, mass n 374172; (Conf 470/74, mass n 368191).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)