Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 28/05/1975 (Rv. 375939 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*
La nullita della sentenza dichiarativa di fallimento per la mancata audizione del debitore in camera di consiglio puo essere rilevata anche d'ufficio nella fase di primo grado del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento: cio non e invece consentito nelle ulteriori fasi del giudizio, per le quali trova rigorosa applicazione il principio di conversione dei motivi di nullita in motivi di gravame. (Conf 806/75, mass n 374172).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)