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Sez. 2, Sentenza n. 11019 del 18/10/1991 (Rv. 474262 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Uso della proprietà esclusiva - Limitazioni - In genere | Limitazioni previste nel regolamento di condominio e nel titolo d'acquisto - Natura di oneri reali - Posto macchina di proprietà esclusiva - Divieto di recinzione - Limitazione del diritto di godimento del singolo condominio - Prevedibilità.
Stato
decisa il 1991-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474262-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Uso della proprietà esclusiva - Limitazioni - In genere

In tema di condominio di edifici il regolamento di condominio o il titolo di acquisto possono stabilire limitazioni con caratteri di oneri reali, ai poteri e alle facoltà che i singoli condomini hanno sulle parti di proprietà esclusiva, al fine di garantire il miglior godimento del bene altrui o comune. Pertanto, con riguardo alle aree destinate a parcheggio, può essere prevista, per una migliore coesistenza delle proprietà confinanti e di una migliore utilizzazione della intera area per le manovre di accesso e parcheggio, la limitazione del diritto di godimento di singoli condomini dei posti macchina di proprietà esclusiva consistente nel divieto di recinzione di tali posti macchina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)