Sez. U, Sentenza n. 2205 del 01/07/1968 (Rv. 334411 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO - AZIONE DEL PORTATORE PER LA CONSEGNA DELLA MERCE - PRESCRIZIONE SEMESTRALE EX ART. 438 COD. NAV. - APPLICABILITA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DECADENZA EX ART. 3 N. 6 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - ESCLUSIONE.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - POLIZZA RICEVUTA PER L'IMBARCO - AZIONE DEL PORTATORE PER LA CONSEGNA DELLA MERCE - PRESCRIZIONE SEMESTRALE EX ART. 438 COD. NAV. - APPLICABILITA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DECADENZA EX ART. 3 N. 6 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - ESCLUSIONE.*
L'Azione per la consegna della merce, spettante, nei confronti del vettore, al portatore di una polizza ricevuto per l'imbarco, e soggetta alla prescrizione di sei mesi prevista dall'art. 438 cod.nav., e non gia alla prescrizione decennale applicabile al diritto alla restituzione della cosa oggetto di un contratto di deposito ne alla decadenza prevista dall'art 3, n 6, comma quarto, della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, resa esecutiva con legge 19 luglio 1929 n. 1638.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Navig. art. 438, Cod. Navig. art. 459, Legge 19/07/1929 num. 1638
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)