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Sez. 2, Sentenza n. 1441 del 30/05/1963 (Rv. 262153 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITA INTRINSECA DELLA SCRITTURA - LIBERTA DI PROVE.*
Stato
decisa il 1963-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262153-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITA INTRINSECA DELLA SCRITTURA - LIBERTA DI PROVE.*

La querela di falso, come mezzo di impugnazione di una scrittura privata, e ammessa quando la parte interessata intenda dimostrare che la sottoscrizione o la dichiarazione risultanti dallo scritto non provengono dal soggetto che appare firmatario della scrittura. Qualora, invece, venga riconosciuta l'autenticita delle sottoscrizioni, la piena efficacia probatoria della scrittura e attribuita, secondo la norma dell'art 2702 cod civ, alla provenienza dai sottoscrittori delle dichiarazioni contenute nella scrittura stessa e non anche al contenuto intrinseco di esse, la cui veridicita puo essere disconosciuta con mezzi di prova diversi dalla querela di falso. (V 2164, 60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)