Sez. 4, Sentenza n. 1014 del 27/04/1971 Ud. (dep. 05/07/1971) Rv. 118751 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - SOCCOMBENZA - NOZIONE - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATA RICHIESTA DA PARTE DELL'IMPUGNANTE - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - SOCCOMBENZA - NOZIONE - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATA RICHIESTA DA PARTE DELL'IMPUGNANTE - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
Poiche l'art 213 cod proc pen pone quale criterio regolatore dell'Onere delle spese processuali, nei giudizi di impugnazione, quello della soccombenza dell'imputato, specificamente indicate nelle ipotesi di rigetto o di inammissibilita del gravame, qualora il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato ascritto all'imputato impugnante, anche se la causa di Estinzione non abbia formato oggetto del gravame e nonostante il rigetto dei motivi dedotti a sostegno della doglianza, l'imputato stesso non puo essere condannato al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'erario, in quanto non si verifica in tal caso il tipo di soccombenza cui la legge riconnette tale Onere ma, anzi, si realizza in favore dell'imputato una riforma migliorativa della decisione impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)