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Sez. 1, Sentenza n. 18240 del 10/09/2004 (Rv. 576959 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Disciplina transitoria - Riproposizione in Italia dei ricorsi già presentati alla Corte di Strasburgo - Condizione - Tempestività del ricorso iniziale - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576959-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, l'art. 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 consente, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa, la riproposizione in Italia della domanda di equa riparazione a condizione che il ricorso sia già stato tempestivamente presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, così implicitamente rinviando al disposto dell'art. 35 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, là dove si prevede che la Corte di Strasburgo non può essere adita se non entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione definitiva. Al fine di valutare la tempestività del ricorso alla Corte europea, il detto termine di sei mesi, di cui alla norma della citata Convenzione, non è suscettibile di sospensione feriale ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742, posto che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale costituisce un istituto di diritto interno, e che la norma del citato art. 6 della legge n. 89 del 2001 non opera alcun richiamo al riguardo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)