Sez. 1, Sentenza n. 714 del 13/01/2011 (Rv. 616120 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Indennità di occupazione legittima - Calcolo - Erroneo riferimento difensivo alla data di realizzazione dell'opera pubblica - Rilevanza - Esclusione - Liquidazione giudiziale con riguardo alla scadenza del termine dell'occupazione - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Non sussiste il vizio di "extrapetita" (art. 112 cod. proc. civ.), qualora il giudice abbia determinato l'indennità di espropriazione, con riferimento all'intero periodo durante il quale si è protratta l'occupazione legittima, non essendo vincolato all'erronea prospettazione difensiva, che ne individui la cessazione alla data di realizzazione dell'opera pubblica, invece che in quella successiva di scadenza del termine (nel caso di specie, quinquennale e poi prorogato per legge) previsto nell'ordinanza sindacale di autorizzazione all'immissione in possesso, dal momento che ogni occupazione temporanea e d'urgenza ingenera un'obbligazione diretta a compensare il mancato godimento del bene per tutta la durata della sua indisponibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)