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Sez. 4, Sentenza n. 296 del 25/09/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167347 - 01

SENTENZA PENALE - CONDANNA - IN GENERE - CONDANNA EX ART. 80, DODICESIMO COMMA C.S. - CONDANNA ALLA PENA PECUNIARIA - APPLICAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167347-01

SENTENZA PENALE - CONDANNA - IN GENERE - CONDANNA EX ART. 80, DODICESIMO COMMA C.S. - CONDANNA ALLA PENA PECUNIARIA - APPLICAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - ILLEGITTIMITÀ.*

Allorché, nel caso di condanna per violazione dell'art. 80, dodicesimo comma C.S. il giudice ritenga di irrogare la pena pecuniaria, egli non può disporre contestualmente la pena accessoria della sospensione della patente di guida del condannato poiché la espressione "..Per la stessa durata.." contenuta nell'art. 80 ter cod. stradale indica che la pena accessoria sia applicabile solo quando quella principale sia di natura detentiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 483, Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 com. 12 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 com. 12 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)