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Sez. 1, Sentenza n. 5040 del 05/04/2001 (Rv. 545583 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Contestazioni sul merito della pretesa sanzionatoria - Estremi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Competenza e procedimento - Regole in materia di opposizione ai provvedimenti sanzionatori (artt. 22 e 23 legge n. 689/81) - Applicabilità - Contestazioni integranti opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi - Estremi - Competenza e rito previsti dal codice di procedura civile - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545583-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia in merito alla pretesa sanzionatoria proposte sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase precedente - con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedimentali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio - ed anche la cognizione per le controversie in merito all'incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e in merito ai vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, controversie queste integranti opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 167 cod. proc. civ., per cui trovano applicazione la competenza e il rito previsti dal codice di rito e specificatamente, per l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, la competenza per materia stabilita dalla legge per le opposizioni ex art. 22 legge n. 689/81.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)