Sez. 3, Sentenza n. 4072 del 03/04/1992 (Rv. 476566 - 01)
Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - Sequestro giudiziario | Beni sottoposti a sequestro giudiziario - Attività materiali e giuridiche compiute dal custode - Conto parziale - Approvazione - Provvedimento emesso dal giudice nel corso del procedimento di sequestro e prima della decisione sulla proprietà o possesso dei beni - Carattere decisorio o definitivo del provvedimento - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - Sequestro giudiziario
Il provvedimento di approvazione del conto parziale delle attività materiali e giuridiche compiute dal custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, emesso dal giudice nel corso dello stesso procedimento prima della definizione della controversia principale sulla proprietà o sul possesso, è provvedimento che non ha carattere definitivo, né decisorio perché non contiene una statuizione di condanna volta a risolvere un contrasto sull' individuazione della parte a cui carico viene posto il compenso. Pertanto l'anzidetto provvedimento non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)