Sez. 1, Sentenza n. 296 del 30/01/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168306 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PER APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA - PROCESSO PENALE PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 416 COD. PEN. CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO - LEGITTIMITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PER APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA - PROCESSO PENALE PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 416 COD. PEN. CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO - LEGITTIMITÀ.*
Non sussiste incompatibilità fra il procedimento di prevenzione per appartenenza ad associazione di tipo mafioso e procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., il cui contemporaneo svolgimento è reso possibile dall'autonomia dei due procedimenti - quello penale e di prevenzione - i quali si differenziano per la fattispecie, la finalità, le sanzioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)