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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2882 del 31/01/2022 (Rv. 663867 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 | Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si procede" ex art. 17 c.p.c. - Importo indicato nell'atto di intimazione - Titolo esecutivo formato contro il condominio e precetto nei confronti dei singoli condomini "pro quota" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663867-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615

Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di intimazione (nella specie, rivolto "pro quota" millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio, contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine da un'unica obbligazione e che l'opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli debitori.

Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)