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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16920 del 27/06/2018 (Rv. 649438 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 | Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si procede" ai sensi dell'art. 17 c.p.c. - Nozione - Necessità - Ragioni dell’opposizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649438-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l'opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)