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Sez. L, Sentenza n. 1293 del 06/02/1988 (Rv. 457465 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - LAVORATRICI MADRI - DIRITTO DI ASSENTARSI DURANTE LE MALATTIE DEL BAMBINO - PRESUPPOSTO - MALATTIA DEL BAMBINO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457465-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - LAVORATRICI MADRI - DIRITTO DI ASSENTARSI DURANTE LE MALATTIE DEL BAMBINO - PRESUPPOSTO - MALATTIA DEL BAMBINO - NOZIONE.*

Con riguardo alla disciplina posta dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, che all'art. 7, secondo comma, prevede il diritto della lavoratrice di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni dietro presentazione di certificato medico, con conseguente conservazione del posto di lavoro e maturazione dell'anzianità di servizio (senza retribuzione né indennità previdenziale), deve intendersi per malattia del bambino - tenuto conto delle finalità della legge citata che dà attuazione al precetto costituzionale (art. 37 cost.) secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire alla lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e devono assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione - non soltanto la fase acuta di alterazione patologica in atto, ma anche quella della convalescenza in cui il bambino, dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche e quindi ha necessità dell'assistenza materna per prevenire ricadute ed assicurare il completo suo ristabilimento fisico e psichico. (V 4079/87, mass n 452864).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)