Sez. L, Sentenza n. 4079 del 27/04/1987 (Rv. 452864 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - ART. 7, SECONDO COMMA, LEGGE N. 1204 DEL 1971 - DIRITTO DELLA LAVORATRICE DI ASSENTARSI DAL LAVORO DURANTE LE MALATTIE DEL FIGLIO MINORE DI ANNI TRE - FINALITÀ - SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI CURE E DI ASSISTENZA MATERIALE ED AFFETTIVA DEL BAMBINO MALATO - CONSEGUENZE - SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL PERIODO DI ASSENZA FACOLTATIVA - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE E FEDELTÀ - SUSSISTENZA - GIUSTA CAUSA DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - ART. 7, SECONDO COMMA, LEGGE N. 1204 DEL 1971 - DIRITTO DELLA LAVORATRICE DI ASSENTARSI DAL LAVORO DURANTE LE MALATTIE DEL FIGLIO MINORE DI ANNI TRE - FINALITÀ - SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI CURE E DI ASSISTENZA MATERIALE ED AFFETTIVA DEL BAMBINO MALATO - CONSEGUENZE - SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL PERIODO DI ASSENZA FACOLTATIVA - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE E FEDELTÀ - SUSSISTENZA - GIUSTA CAUSA DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La disposizione del secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) - che riconosce alla lavoratrice il diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del figlio di età inferiore a tre anni, senza retribuzione durante il periodo di assenza (facoltativa), che però è computato nell'anzianità di servizio, e con diritto alla conservazione del posto - mira a rendere possibile il soddisfacimento della particolare esigenza di cure e di assistenza, materiale ed affettiva, del bambino malato. Pertanto, poiché l'assenza consentita da tale norma è giustificata solo dalla necessità della lavoratrice-madre di assolvere i compiti di cura e di assistenza suddetti, lo svolgimento, da parte della medesima, di altra attività lavorativa nel periodo dell'assenza facoltativa, e nelle stesse ore in cui avrebbe dovuto prestare la sua opera nell'ambito del rapporto di lavoro rimasto sospeso, costituisce violazione dei doveri di correttezza, buona fede e fedeltà, e configura quindi una giusta causa di recesso del datore di lavoro, soltanto se tale attività lavorativa - per le modalità di esecuzione, per la durata e per ogni altra caratteristica (compresi gli aspetti oggettivi e soggettivi) del caso concreto - risulti incompatibile con l'assolvimento del detto compito di cura e di assistenza in favore del figlio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)