Sez. L, Sentenza n. 19779 del 19/09/2014 (Rv. 632634 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Coordinamento delle varie clausole contrattuali - Necessità - Inequivocità del senso letterale di una delle clausole - Rilevanza - Esclusione - Comportamento successivo delle parti - Incidenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva calcolato il "premio di sede" previsto per i dipendenti ENAV interpretando isolatamente la clausola contrattuale sull'"incremento di traffico consuntivato annualmente" contenuta nell'accordo quadro del 11 luglio 1998, senza tener conto di quanto contestualmente previsto nel sistema dell'accordo quadro e nelle tabelle allegate, nonché delle indicazioni contenute nei successivi accordi e nel c.c.n.l. del 16 novembre 1999).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 11/07/1998, Contr. Coll. 16/11/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)