Sez. L, Sentenza n. 3685 del 17/02/2010 (Rv. 611997 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Coordinamento delle varie clausole contrattuali - Necessità - Inequivocità del senso letterale di una delle clausole - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall'art. 1363 cod. civ., anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, nell'interpretazione dell'accordo sindacale del 24 marzo 1993, concernente la collocazione in cassa integrazione e la rotazione dei dipendenti della Alenia Aeronavali S.p.A., già Officine Aeronavali S.p.A., non aveva preso in esame la clausola transitoria secondo cui l'accordo annullava e sostituiva le precedenti intese in ordine ai criteri di rotazione del personale, omettendo di valutare i criteri di collegamento che le parti sociali avevano inteso realizzare fra l'accordo del 1993 e le precedenti intese del 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 04/07/1992, Contr. Coll. 24/03/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)