Sez. 5, Sentenza n. 20083 del 18/09/2009 (Rv. 609642 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Edifici di interesse storico e artistico di cui all'art. 3 della legge n. 1089 del 1939 - Trasferimento - INVIM - Criteri di determinazione del reddito ex art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, avendo natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall'art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva, si applica nella sola materia per la quale è stata dettata, quella delle imposte sui redditi, e non è estensibile, in difetto di apposita disposizione di legge, all'INVIM dovuta in occasione e per l'effetto del trasferimento di tali beni (nella specie conseguente al loro conferimento in società), in relazione al quale, peraltro, l'art. 25, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 già prevede una specifica agevolazione, consistente nella concessione al venditore di una riduzione del 25% sull'incremento di valore di tali immobili.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)