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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 luglio 1975, causa 77/74

Decisione
decisa il 1975-07-10
ECLI
ECLI:EU:C:1975:105

Epigrafe

Nella causa 77-74, BERTHOLD KÜSTER, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bertrange (Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, patrocinante dinanzi alla «Cour supérieure de justice» del Granducato di Lussemburgo, 18a, rue des Glacis, ricorrente, contro PARLAMENTO EUROPEO, con sede in Lussemburgo, rappresentato dal segretario generale sig. Hans Robert Nord, in qualità di agente, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro del Lussemburgo, 22, Côte d'Eich, Lussemburgo, convenuto, causa avente ad oggetto l'annullamento del concorso interno A/45 e della decisione di nomina adottata in esito ad esso, LA CORTE (prima sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di sezione; R. Monaco (relatore), e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Con avviso di posto vacante 28 settembre 1973, n. 892, si è dichiarato vacante, a decorrere dal 1o gennaio 1974, un posto di capo divisione presso la Direzione generale «Scienze e documentazione». Il testo dell'avviso precisava che il posto in questione doveva esser ricoperto innanzituto a mezzo «promozione» o «tramutamento». In data 3 ottobre 1973, il ricorrente poneva la propria candidatura nell'ambito di questo procedimento di assunzione. Con avviso del 23 novembre 1973, veniva bandito il concorso interno A/45 onde ricoprire il posto suddetto. Con decisione 14 febbraio 1974, l'autorità che ha il potere di nomina nominava a tale posto il sig. X. Con lettera 17 marzo 1974, il ricorrente presentava un reclamo avverso tale nomina ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale. Visto che tale reclamo rimaneva senza riscontro da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, il ricorrente in data 16 ottobre 1974 ha proposto il presente ricorso.
punto 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di escutere quale teste il sig. Hans Joachim Opitz, direttore generale presso il Parlamento europeo, nella sua veste di presidente della commissione giudicatrice del concorso interno A/45, su due questioni relative ai punti attribuiti da tale commissione in base ai criteri 7 e 12.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. Ordinare al Parlamento di produrre preliminarmente in causa tutti gli atti, documenti, verbali relativi al concorso A/45, per consentire l'esame concreto ed esauriente delle proposte della commissione di concorso. 2. Dare' atto al ricorrente del fatto ch'egli si riserva di produrre in seguito qualsiasi altro mezzo a sostegno della domanda, e di offrire le prove necessarie. 3. Dichiarare il ricorso ricevibile, e pertanto: 4. Annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato dal ricorrente al presidente del Parlamento europeo, in data 17 marzo 1974. 5. Dichiarare irregolare e illegittima la promozione decisa in seguito al suddetto concorso, e quindi annullarla. 6. Porre le spese del giudizio interamente a carico del Parlamento.»
paragrafo 3
Il convenuto conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— dare atto al convenuto che egli non contesta la ricevibilità del ricorso; — dargli atto che egli ha prodotto in giudizio la relazione motivata della commissione giudicatrice del concorso A/45 e l'elenco degli idonei redatto dalla commissione, ad esclusione dei punti attribuiti agli altri candidati; — respingere inoltre la domanda di produzione degli atti formulata dal ricorrente; — dichiarare il ricorso infondato e respingerlo; — statuire sulle spese secondo le norme vigenti.»

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente, dopo aver sottolineato che il candidato prescelto,
paragrafo 2
dato che al momento della sua nomina era «agente temporaneo» presso la segreteria dei gruppi politici, non meritava una promozione, ha ottenuto lo scatto 6 in occasione del suo primo inquadramento' quale dipendente,
paragrafo 3
assume fra l'altro quanto segue:
paragrafo 4
1. A termini dell'art. 29 dello statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta, prima di bandire un concorso interno, ad accertare l'impossibilità di ricoprire il posto vacante a mezzo di promozione o tramutamento. Il bando di concorso, invece, indica semplicemente che l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di procedere ad assunzioni a mezzo concorso senza fare la minima allusione ai motivi per i quali, nel caso di specie, non sarebbe stata possibile alcuna promozione. Così stando le cose, il bando di concorso controverso è irregolare: il concorso è stato organizzato al fine di nominare un candidato determinato, anche se fosse stato l'ultimo dell'elenco degli idonei, ed implica quindi uno sviamento di potere. 2. La commissione giudicatrice designata nel caso di specie è stata nominata dal segretario generale, mentre, in base alle disposizioni rese note al personale nel 1962, unicamente il presidente del Parlamento può nominare le commissioni giudicatrici per i concorsi di categoria A. Quanto alla decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento in data 7 e 8 ottobre 1971, che, per i gradi diversi dall'A 1 e A 2, delega tale competenza al segretario generale, essa non è mai stata portata a conoscenza del personale e non può, quindi, essergli opposta. 3. Contrariamente ai termini del bando di concorso, secondo cui quest'ultimo era «per titoli», la commissione giudicatrice ha effettuato «esami» orali, che hanno dato luogo all'attribuzione di voti. Ciò costituisce una modifica arbitraria della struttura del concorso di cui al summenzionato bando, che rende nulla la procedura del concorso. 4. Il ricorrente sottolinea la mancanza, tra i criteri di selezione adottati dalla commissione giudicatrice, di quello dell' esperienza acquisita nel posto da ricoprire (per tali criteri, cfr. allegato 2 al controricorso). Egli osserva, d'altronde, che diverse irregolarità sono state commesse dalla commissione giudicatrice in materia di punteggio. Sembra in particolare che nel corso delle operazioni di selezione, effettuate simultaneamente per i due concorsi A/43 e A/45 dalla stessa commissione, il sig. X abbia ottenuto, relativamente allo stesso criterio (n. 12), tre punti in più nel concorso A/45 rispetto al concorso A/43, mentre il ricorrente avrebbe ottenuto tre punti in più nel concorso A/43 rispetto al concorso A/45. Non si può spiegare inoltre come un candidato che, al momento del concorso, era «agente temporaneo» abbia potuto ottenere 5 punti in relazione al criterio n. 2, dell'anzianità maturata nella carriera immediatamente inferiore a quella che corrisponde al posto da ricoprire, e 7 punti in relazione al criterio n. 7 (rapporti informativi in generale …) mentre egli non ha mai costituito oggetto di rapporti informativi. A sostegno di queste asserzioni, il ricorrente chiede la produzione di ogni atto, documento, processo verbale, relativi al concorso A/45, ivi incluso il fascicolo personale del sig. X. Il ricorrente conclude che, pure nell'ambito del sindacato di legittimità, la Corte è competente a valutare i fatti costitutivi dell'irregolarità di cui sia assertivamente viziata l'attività di una commissione giudicatrice. Ammettere il contrario equivarrebbe a togliere qualsiasi efficacia pratica al principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei dipendenti.
paragrafo 5
Il convenuto ribatte facendo presente in particolare:
paragrafo 6
che il procedimento contemplato all' art. 29 dello statuto del personale è stato, nel caso di specie, rigorosamente osservato, in quanto l'autorità che ha il potere di nomina ha organizzato il concorso dopo aver accertato che la prima fase dell'assunzione non forniva alcun risultato soddisfacente; che la decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento, che conferisce al segretario generale il potere di nominare la commissione giudicatrice nei concorsi di categoria A, per i gradi che non sono A/1 e A/2, rientra nell'esercizio legale di un potere di delega interna. In quanto tale, detta decisione non è soggetta a pubblicazione. Dato e non concesso, comunque, che una tale informazione si riveli necessaria od utile, la mancanza di essa non intacca la validità della stessa delega; i «colloqui» cui i candidati sono stati nel caso di specie sottoposti non costituiscono «esami» orali: essi non hanno avuto altro scopo che quello di consentire alla commissione giudicatrice di verificare, attraverso un contatto diretto, la preparazione professionale e la personalità di ciascun candidato.
paragrafo 7
Infine, quanto alle censure sollevate avverso le irregolarità assertivamente commesse dalla commissione giudicatrice, il convenuto produce la relazione motivata della stessa commissione, ma dichiara di non essere disposta a rendere noti nel caso di specie i voti attribuiti ai vari candidati, salvo quelli del ricorrente. Esso fa d'altronde osservare:
paragrafo 8
che, giacché il criterio dei «Rapporti informativi in generale» è considerato indispensabile in base alle disposizioni statutarie, ma che, d'altra parte, esso non può applicarsi agli agenti temporanei, la soluzione adottata dalla commissione giudicatrice si propone unicamente l'obiettivo di garantire lo stesso trattamento a tutti i dipendenti; che essendo diversi i posti da ricoprire nei concorsi A/43 e A/45, non sorprende che lo stesso candidato abbia ottenuto dei punteggi diversi relativamente allo stesso criterio di selezione; che l'attribuzione ad un «agente temporaneo» del voto per anzianità maturata nella carriera inferiore a quella del posto da ricoprire, si spiega con la necessità di garantire criteri obiettivi uniformi di selezione e di valutazione per tutti i candidati ammessi al concorso, ivi compresi gli agenti temporanei. D'altronde l'attività esercitata presso i gruppi politici nell'ambito della segreteria generale costituisce una vera e propria unità di carriera nel seno della stessa istituzione.
paragrafo 9
Il convenuto conclude che, la Corte, se può e deve verificare la legittimità dei criteri stabiliti ed applicati da una commissione giudicatrice, non può tuttavia sostituirsi a quest'ultima, riformando il suo giudizio quanto ai meriti dei vari candidati.
paragrafo 10
Nella replica, il ricorrente sviluppa la sua tesi, secondo cui l'art. 29 n. 1, lettera a) dello statuto vieta all'autorità che ha il potere di nomina di procedere al bando di un concorso interno, fintantoché sia possibile ricoprire il posto vacante per via di promozione (o di tramutamento). Tale è precisamente il caso di specie, dato che il ricorrrente nel rapporto informativo è stato giudicato meritevole di promozione. Passare senza spiegazioni al bando di concorso interno, col pretesto di voler ricercare una base di scelta più ampia, significa ricondurre la situazione dei dipendenti «promovibili» a quella di dipendenti che non possono occupare il posto vacante se non per via di concorso, ed arrecare quindi pregiudizio al diritto dei primi di avanzare nella loro carriera.
paragrafo 11
Il ricorrente osserva poi che la decisione, menzionata dal convenuto, dell'ufficio di presidenza del Parlamento in data 7 e 8 ottobre 1962 non può semplicemente definirsi un «atto interno di ripartizione delle competenze», ma costituisce un «atto decisivo per le autorità che hanno il potere di nomina». Il rispetto della certezza del diritto esige che un atto di tal sorta sia portato a conoscenza degli interessati, tanto più che l'art. 25 dello statuto, disponendo che le decisioni individuali devono essere affisse, lascia intendere che l'informazione a mezzo pubblicazione, è a maggior ragione necessaria per le decisioni che interessano l'intero personale. Del resto, la necessità di una tale pubblicazione emerge anche dal sistema dell'art. 90 dello statuto, che riguarda il modo di presentazione del reclamo.
paragrafo 12
Il ricorrente persiste infine nel contestare la regolarità dei criteri di votazione applicati dalla commissione giudicatrice. Egli critica, tra gli altri:
paragrafo 13
quello dell'anzianità che, a partire da un numero d'anni determinato, attribuisce gli stessi punti a dipendenti con un'anzianità diversa; quello della presa in considerazione dell'attività esercitata prima dell'entrata in servizio presso l'istituzione, dato che tale criterio non può andare a vantaggio di quelli che sono entrati nella Comunità immediatamente dopo gli studi universitari.
paragrafo 14
Il convenuto fa riferimento, nella controreplica, alla sentenza della Corte 12 marzo 1975 nella causa n. 23-74, Küster c. Parlamento europeo, e sostiene che i principi enunciati in tale sentenza consentono di confutare molti motivi dedotti nella presente causa. Ciò vale in particolare:
paragrafo 15
per il motivo di violazione dell'art. 29, n. 1, lettera a), dello statuto, attinente al fatto che l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto, prima di bandire un concorso interno, esaurire la possibilità di promozione o di tramutamento esistenti nella fattispecie; per il motivo attinente alla pretesa irregolarità verificatasi nella nomina della commissione giudicatrice, dovuta alla mancata pubblicazione della decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento che abilita il segretario generale alla designazione criticata; per il motivo attinente al fatto che il concorso controverso, pur essendo per titoli, ha comportato, a causa dei colloqui con i candidati, degli esami orali. La Corte ha in effetti respinto la tesi secondo cui il concorso per titoli non può comprendere tali colloqui, a pena di trasformarsi in concorso per esami; per il motivo di sviamento di potere.
paragrafo 16
Dopo avere confutato alcune censure relative ai criteri adottati dalla commissione giudicatrice nel classificare il ricorrente nel concorso di cui è causa, nonché nel concorso A/45, il convenuto respinge l'addebito di «pastette» formulato dal ricorrente nei confronti della commissione giudicatrice. Esso insiste infine sui limiti cui va incontro il potere di controllo della Corte, per quanto riguarda in particolare la valutazione dei criteri di cui si è valsa la commissione giudicatrice nell'attribuire i punti.

SENTENZA › In fatto › IV — Procedimento orale

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 28 maggio 1975.
paragrafo 2
Nel corso della fase orale è stato escusso, quale teste, il presidente della commissione giudicatrice nel concorso in questione, sig. Hans Joachim Opitz, direttore generale del Parlamento europeo.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 giugno 1975.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 1
1/2 Con atto depositato il 16 ottobre 1974, in forza dell'art. 91 dello statuto del personale, il ricorrente ha chiesto a questa Corte di annullare il silenzio-rifiuto opposto dal Parlamento europeo al suo reclamo del 17 marzo 1974 e, di conseguenza, di annullare la nomina del sig. Gerard Kieffer, effettuata il 14 febbraio 1974 in esito al concorso A/45. A sostegno egli deduce fra l'altro che l'impugnato provvedimento di nomina è illegittimo dato che la commissione giudicatrice del concorso, sotto la rubrica «Rapporti informativi in generale e valutazioni professionali presso le istituzioni comunitarie», avrebbe attribuito dei punti al candidato prescelto, per il quale non esisteva alcun rapporto informativo.
paragrafo 2
3/5 È pacifico che il candidato prescelto, al momento della nomina, era dipendente temporaneo e che quindi non erano state redatte nei suoi confronti le note caratteristiche. Dalle dichiarazioni rese nella fase orale dal presidente della commissione giudicatrice risulta tuttavia che la commissione stessa ha attribuito al candidato 7 punti su 10, sotto il criterio di selezione sopra menzionato. Benché nulla osti all'ammissione dei dipendenti temporanei ai concorsi interni, non si possono attribuire loro dei voti fittizi qualora, a causa della loro posizione giuridica, non rispondano ad uno dei criteri di selezione adottati.
paragrafo 3
6/7 D'altro canto, benché il criterio sotto il quale il criticato voto è stato attribuito comprenda non solo i «rapporti informativi in generale», ma anche le «valutazioni professionali presso le istituzioni comunitarie», ciò non toglie che le modalità contemplate dallo statuto pere la stesura del rapporto informativo fanno escludere che a questo possa validamente sostituirsi la valutazione formulata da una commissione giudicatrice. Se ciò non bastasse, dalle dichiarazioni rese all'udienza si desume che il numero di punti attribuito in forza di detto criterio esprime una valore aritmetico e, per ciò stesso, una valutazione a forfé delle qualità individuali del candidato, molto diversa da quella prescritta per i rapporti informativi.
paragrafo 4
8/10 Stando così le cose, detto voto va considerato viziato ai sensi dello statuto e tale da provocare la nullità dell'atto di nomina. Come si desume dalla relazione della commissione giudicatrice, allegata al controricorso, senza tale voto il candidato prescelto non avrebbe potuto ottenere il punteggio minimo occorrente per essere incluso nell'elenco degli idonei. Il vizio constatato, che inficia la validità dell'impugnata nomina, è quindi lesivo per il ricorrente.
punto 11
Senza che sia necessario esaminare i restanti motivi d'impugnazione, la nomina del sig. Gerard Kieffer, effettuata in esito al concorso A/45, va pertanto annullata.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 12
/14 A norma dell'art. 69, par. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese del giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (prima sezione), dichiara e statuisce: 1o È annullata la nomina del sig. Gérard Kieffer, effettuata in esito al concorso A/45. 2o Il convenuto è condannato alle spese di causa.

Firme

J. Mertens de Wilmars R. Monaco A. O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 luglio 1975. Il cancellier A. Van Houtte Il presidente della prima sezione J. Mertens de Wilmars

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