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Sez. L - , Sentenza n. 14876 del 15/06/2017 (Rv. 644776 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Contributo addizionale per il finanziamento del prepensionamento dei lavoratori anziani licenziati - Imprese industriali appartenenti ad enti pubblici - Obbligo del relativo pagamento - Consorzi di bonifica - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644776-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di consorzi di bonifica, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16 della l. n. 155 del 1981, ai fini dell'individuazione delle imprese tenute al pagamento del contributo addizionale dello 0, 15 per cento per il finanziamento del prepensionamento dei lavoratori anziani licenziati, opera l'art. 12 della l. n. 1115 del 1968, "ratione temporis vigente", che, nel porre il suddetto obbligo a carico di tutte le "imprese industriali diverse da quelle edili", si riferisce anche alle imprese industriali che, appartenendo ad enti pubblici, sono "escluse dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai" ex art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 869 del 1947, sostituito dall'art. 4 della l. n. 270 del 1988.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 4 com. 1, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 12, Legge 31/03/1979 num. 92 art. 6, Legge 23/04/1981 num. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)