Sez. 3, Sentenza n. 8630 del 07/04/2026 (Rv. 677757-02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025 - Applicabilità della T.U.N. - Fondamento - Potere del giudice di discostarsi dai parametri di liquidazione indicati nella T.U.N. - Obbligo di motivazione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12 del 2025, quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria, potendo il giudice discostarsene nel caso concreto, eventualmente applicando una tabella "pretoria", solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N. (Principio enunciato ai sensi dell'art 363-bis c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, DPR 13/01/2025 num. 12, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)