Sez. 5, Sentenza n. 12030 del 26/06/1986 Ud. (dep. 30/10/1986) Rv. 174169 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO GIUDICANTE DI MAGISTRATO ADDETTO ALL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA - NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO GIUDICANTE DI MAGISTRATO ADDETTO ALL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA - NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*
Non sussiste nullità, ai sensi dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., nel caso in cui ad un collegio giudicante partecipi un magistrato addetto all'ufficio di sorveglianza in violazione della norma dell'ordinamento penitenziario (art. 68, comma terzo, legge 26 luglio 1975 n. 354) che fa divieto di adibire i predetti magistrati ad altre funzioni giudiziarie. Tale nullità, infatti, si riferisce soltanto alla capacità generica di Esercizio della funzione giurisdizionale e non comprende la violazione di norme interne relative al funzionamento degli uffici. (V mass n 131179; (V mass n 117726).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)