Sez. 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011 (Rv. 618451 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE | In violazione di vincolo paesaggistico - Illiceità dell'oggetto - Sussistenza - Conseguenze - Nullità del contratto - Diritto dell'appaltatore al corrispettivo pattuito - Esclusione - Ignoranza del mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Irrilevanza - Obbligo contrattuale dell'appaltatore di richiedere l'autorizzazione - Irrilevanza - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE
Il contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza l'autorizzazione paesaggistica all'uopo necessaria (in base agli artt. 7 e 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, applicabile "ratione temporis") è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistico-ambientale, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., onde l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo pattuito. Non rileva, pertanto, l'ignoranza del mancato rilascio della prescritta autorizzazione che non può ritenersi scusabile per la grave colpa dei contraenti, i quali, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbero potuto avere conoscenza della reale situazione, ed è parimenti irrilevante la comune intenzione delle parti, manifestata nel contratto, di porre a carico dell'appaltatore l'obbligo di richiedere il provvedimento autorizzavo, in quanto, anche in tal caso, l'opera dedotta in contratto non è lecita sol perché sia prevista la richiesta del provvedimento urbanistico, ma resta un'opera contrastante con norma imperativa, senza possibilità alcuna di considerare l'illecito amministrativo e penale, conseguente a tale attività, come operante in una sfera diversa ed estranea al rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 1655, Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)